Riqualificazione energetica o Sisma bonus

 DETRAZIONE  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA O SISMA BONUS :  CESSIONE/SCONTO IN FATTURA

 

Con l’art 10, commi 1 e 2  DL 34/2019 , c.d. “Decreto Crescita” è stata introdotta la possibilità, per il contribuente che effettua interventi di riqualificazione energetica/riduzione rischio sismico, di fruire di un contributo/sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante .

 

 

il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.

 

Resta ferma la possibilità per il contribuente di optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche, ai fornitori ovvero ai c.d. “soggetti terzi” collegati all’intervento agevolato eseguito, introdotta negli artt. 14 e 16, DL n. 63/2013 ad opera dell’art. 1, comma 2, Finanziaria 2017 e successivamente ampliata dall’art. 1, comma 3, Finanziaria 2018 .

Si evidenzia che tra detti interventi rientrano, dal 2018, anche quelli di cui al comma 1-septies del citato art. 16 riguardanti gli interventi, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, che prevedono la demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione che provvedono, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva cessione dell’immobile.

Il c.d. “Decreto Crescita” ha riconosciuto la possibilità di optare per la cessione del credito in favore dei fornitori dei beni / servizi necessari alla realizzazione dei lavori anche ai soggetti beneficiari della detrazione relativa agli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia).

 

Dal quadro normativo sopra riepilogato risulta quindi che:

 

per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, sia su parti comuni condominiali che su singole unità immobiliari è possibile fruire, in alternativa alla detrazione, sia della cessione del credito che del contributo / sconto in fattura;

 

  1. gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, la cessione del credito è possibile soltanto nel caso in cui gli stessi siano realizzati su parti comuni condominiali. Il riconoscimento del contributo / sconto in fattura è invece possibile sia gli interventi sulle parti condominiali che per quelli sulla singola unità immobiliare;

 

  1. gli interventi di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis, TUIR è possibile fruire, in alternativa alla detrazione, solo della cessione del credito. (realizzazione di oe finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo alla installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia)

 

 

In particolare l’Agenzia precisa che:

 

O Oil contributo è pari alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di cui ai citati artt. 14 e 16, in base alle spese sostenute entro il 31.12 dell’anno di riferimento;

 

O Ol’importo della detrazione spettante va calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nell’anno, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato;

 

O Oin presenza di diversi fornitori, la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nell’anno nei confronti di ciascuno di essi;

 

O Ol’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile IVA e va espressamente indicato in fattura quale sconto praticato ai sensi dell’art. 10, DL n. 34/2019;

 

O Oil contribuente che intende fruire di tale possibilità deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite le funzioni disponibili nell’area riservata del sito Internet della stessa ovvero presentando il (nuovo) modello allegato al Provvedimento in esame.

 

La comunicazione relativa a tale nuova possibilità:

  1. essere effettuata a decorrere dal 16.10.2019;
  1. i casi derivanti da spese per interventi sulle singole unità immobiliari.

 

Per il contributo / sconto in fattura a seguito di interventi su parti comuni condominiali la relativa comunicazione va effettuata dall’amministratore di condominio tramite la consueta comunicazione dei dati relativi agli interventi condominiali (28/02).

 

“RECUPERO” DELLO SCONTO PRATICATO DAL FORNITORE

Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura in applicazione delle disposizioni in esame recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare:

O Oesclusivamente in compensazione nel mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

O Oin 5 quote annuali d i p ari importo. Qualora l a q uota d i c redito s pettante n on s ia u tilizzata nell’anno, la stessa può essere utilizzata negli anni successivi ma non può essere chiesta a rimborso;

O Oa decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (di seguito riportata) relativa alla scelta di fruire del contributo / sconto in luogo della detrazione nel mod. REDDITI / 730.

 

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può scegliere di cedere il credito corrispondente allo sconto riconosciuto in fattura (pari alla detrazione spettante al contribuente) ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi. In merito l’Agenzia specifica che:

O Onon è possibile cedere il credito a istituti di credito / intermediari finanziari e ad Amministrazioni pubbliche;

O Oil cedente (fornitore che ha praticato lo sconto in fattura e non utilizza direttamente il corrispondente credito) deve comunicare all’Agenzia la cessione del credito spettante con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet della stessa;

O Oi fornitori che ricevono tale credito non possono procedere a loro volta ad ulteriori cessioni ed il relativo utilizzo deve avvenire previa accettazione dello stesso tramite la citata area del sito Internet dell’Agenzia e con le modalità sopra illustrate (mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia).

 

Appare evidente che “accettare” la richiesta del cliente comporta per il cedente / prestatore una serie di riflessi di natura finanziaria non secondari.

A fronte dell’anticipazione dell’agevolazione in capo al beneficiario (attualizzata a tasso zero) per l’impresa il recupero della stessa (sconto in fattura) è rinviato nel tempo. (5 anni!!!!!!)

Non solo, l’effettiva possibilità di utilizzo del credito d’imposta collegato al contributo (sconto) riconosciuto al cliente è subordinato alla presentazione, da parte del cliente, della specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il cedente / prestatore potrebbe tutelarsi contro eventuali “dimenticanze” del contribuente - beneficiario con la richiesta di una fidejussione bancaria / assicurativa.

Inoltre, lo stesso potrebbe concordare con il cliente l’attivazione diretta (non necessariamente gratuita) della comunicazione all’Agenzia delle Entrate in modo di evitare il predetto rischio.

 

Restano pertanto i seguenti dubbi :

 

il fornitore può compensare in F24 qualsiasi tributo ?

il fornitore può compensare se ha in essere un posizione in sofferenza superiore a euro 1500,00 con Equitalia?

Il bonifico sarà soggetto alla ritenuta dell’8 %?

……ma il fornitore come potrà mai sopravvivere ???

 

Quali sono le opportunità per il fornitore da cogliere da un simile intervento normativo ?

 

 

Circolare di aggiornamento dello Studio del 16/09/2019